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Il Trust

Introduzione al Trust

 

Il Trust è un “negozio giuridico” rappresentante un’obbligazione equa (equitable obligation) che vincola una persona fisica o giuridica (identificata come Trustee) a gestire beni di vario tipo (identificati come il patrimonio del Trust) di proprietà del Trustee come fondi separati, distinti dai beni personali del Trustee, a beneficio di una o più persone (identificate come beneficiari).

Il concetto di equità si sviluppò nel XII secolo al tempo delle crociate. La Court of Chancery decise che era “equo” che una persona (il Trustee) fosse obbligata ad utilizzare i beni del Trust a beneficio di un Beneficiario. Si riconosceva, dunque, una divisione tra proprietà legale e proprietà effettiva: il proprietario legale era indicato come il “trustee” (“incaricato” della gestione dei beni) e l’avente diritto ultimo di questi beni era il “beneficiario”. Questo concetto esiste oggi nel diritto domestico, nel diritto civile, nei sistemi di common law e nel diritto internazionale.

Per poter creare un Trust valido devono essere presenti tre certezze: l’intenzione, l’oggetto e gli scopi:

  1. Intenzione – il disponente deve manifestare chiara intenzione di voler creare un Trust;
  2. Oggetto – chiarezza delle proprietà che entrano nel trust. Si riferisce all’effettivo trasferimento dei beni in Trust a nome del Trustee;
  3. Scopo – certezza dei beneficiari del trust. Si riferisce alla nomina ed alla gestione dei beni a favore di un singolo o più beneficiari individuati o di una classe di beneficiari (un Trust può anche essere costituito a beneficio di diverse associazioni o enti privati).

Le Parti

 

  1. Settlor – il Disponente è il soggetto che trasferisce i beni al trustee. Per creare un Trust bisogna essere maggiorenni, in grado di intendere e di volere e non aver procedimenti fallimentari in corso. Il disponente stabilisce il Trust trasferendo la proprietà dei beni al Trustee e dando indicazioni allo stesso su come amministrare e disporre di tali beni. Una volta creato il trust, il ruolo di Settlor scompare e non mantiene più la proprietà o il potere di gestire i beni;
  2. Trustee – è il titolare dell’interesse legale dei beni del Trust ed è tenuto a gestire e disporre di tali beni in conformità con le disposizioni contenute nell’atto costitutivo del Trust (Trust Instrument) e nel rispetto dei doveri fiduciari generali imposti dalla legge. Il Trustee è tenuto ad agire sempre nell’interesse dei beneficiari, evitando di trarre vantaggio dalla sua posizione ed evitando conflitti d’interesse. Deve mantenere i beni in Trust sempre separati dai propri ed essere leale nei confronti dei beneficiari.
  3. Beneficiario – persone o classi di persone individuate in sede di costituzione del Trust e descritte nell’atto costitutivo del Trust. Il Trustee ha doveri fiduciari e amministrativi nella gestione dei beni in Trust che deve amministrare nel modo migliore e in conformità con i termini stabiliti dal Trust Instrument a beneficio dei beneficiari e nella maniera che ritiene più opportuna. Il Beneficiario, a seconda della tipologia di Trust, potrebbe ritenere un interesse maturato / fisso in relazione ai beni conferiti in Trust;
  4. Protector persona nominata secondo i termini stabiliti dal Trust Instrument, per esercitare determinati poteri in relazione al Trust e, nella maggior parte dei casi, per aiutare e supervisionare l’operato del Trustee nella gestione dei beni in Trust, secondo i desideri del Settlor. Il Protector, in molti casi, mantiene anche un potere di veto su alcune azioni intraprese dal Trustee.

Fondamenti Fiscali & Legali

 

A. Convenzione dell’Aja e scelta della legge applicabile: Il trust, nell’ambito dell’ordinamento italiano, ha ricevuto un espresso riconoscimento legislativo con la L. n. 364 del 16 ottobre 1989 che ha ufficialmente ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. La scelta della legge (straniera) destinata a regolare il trust dovrà essere fatta alla luce degli scopi da esso perseguiti e dagli interessi che si propone di tutelare.

B. Convenzione dell’Aja e ordinamento nazionale: ai fini del riconoscimento del trust convenzionale, lo stesso non deve essere in contrasto con norme inderogabili e fondamentali dell’ordinamento nazionale: (a titolo esemplificativo)

  1. Norme di diritto successorio (tutela della Legittima);
  2. Tutela dei creditori;
  3. Altre norme di ordine pubblico.

C. Efficacia Civilistica: lo strumento del Trust è usato per la segregazione del patrimonio;

D. Efficacia Fiscale:

  1. trust quale autonomo soggetto passivo d’imposta ai fini delle Imposte Dirette:
    1.  Se fiscalmente OPACO: l’imposta dovuta sarà del 24% (IRES)
    2.  Se fiscalmente TRASPARENTE: la tassazione sarà in capo ai beneficiari “individuati
  2. In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte e alla Bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 Agosto 2021, tuttora in attesa di pubblicazione in formato definitivo, la disposizione in trust di assets non è imponibile ai fini dell’imposta di successione e donazione. Ai sensi del rinnovato orientamento della stessa Agenzia delle Entrate, infatti, il presupposto d’imposta di verifica sorge solo nel momento in cui il trust attribuisce il trust fund ai beneficiari.

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