Il Trust è un “negozio giuridico” rappresentante un’obbligazione equa (equitable obligation) che vincola una persona fisica o giuridica (identificata come Trustee) a gestire beni di vario tipo (identificati come il patrimonio del Trust) di proprietà del Trustee come fondi separati, distinti dai beni personali del Trustee, a beneficio di una o più persone (identificate come beneficiari).
Il concetto di equità si sviluppò nel XII secolo al tempo delle crociate. La Court of Chancery decise che era “equo” che una persona (il Trustee) fosse obbligata ad utilizzare i beni del Trust a beneficio di un Beneficiario. Si riconosceva, dunque, una divisione tra proprietà legale e proprietà effettiva: il proprietario legale era indicato come il “trustee” (“incaricato” della gestione dei beni) e l’avente diritto ultimo di questi beni era il “beneficiario”. Questo concetto esiste oggi nel diritto domestico, nel diritto civile, nei sistemi di common law e nel diritto internazionale.
Per poter creare un Trust valido devono essere presenti tre certezze: l’intenzione, l’oggetto e gli scopi:
A. Convenzione dell’Aja e scelta della legge applicabile: Il trust, nell’ambito dell’ordinamento italiano, ha ricevuto un espresso riconoscimento legislativo con la L. n. 364 del 16 ottobre 1989 che ha ufficialmente ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. La scelta della legge (straniera) destinata a regolare il trust dovrà essere fatta alla luce degli scopi da esso perseguiti e dagli interessi che si propone di tutelare.
B. Convenzione dell’Aja e ordinamento nazionale: ai fini del riconoscimento del trust convenzionale, lo stesso non deve essere in contrasto con norme inderogabili e fondamentali dell’ordinamento nazionale: (a titolo esemplificativo)
C. Efficacia Civilistica: lo strumento del Trust è usato per la segregazione del patrimonio;
D. Efficacia Fiscale: