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No all’imposta di donazione per il trust senza effettivo arricchimento dei beneficiari

No all’imposta di donazione per il trust senza effettivo arricchimento dei beneficiari

Con l’ordinanza del 17 gennaio 2019, n. 1131, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’applicazione della fiscalità indiretta all’istituto del trust a soli due giorni di distanza dall’ordinanza n. 734 del 15 gennaio, concernente lo stesso argomento.

Il caso di specie riguardava il trust di scopo istituito tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la regione Umbria, il comune di Perugia e la locale Camera di Commercio, al fine di provvedere alla manutenzione dell’aeroporto umbro.

In particolare, la controversia era originata dall’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione Finanziaria all’istanza di rimborso dell’imposta di donazione che, prudenzialmente, era stata applicata nella misura dell’8% già all’atto di devoluzione dei beni (denaro) in trust.

Sia la CTP di Perugia che la CTR dell’Umbria hanno accolto le argomentazioni proposte dai rappresentanti del trust. I Giudici di merito, in sintesi, hanno ritenuto che il semplice conferimento di beni destinati a uno specifico scopo non possa configurare una donazione riconosciuta come tale dal diritto civile. In luogo dell’imposta di donazione proporzionale, pertanto, al caso in esame doveva essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.

In linea con le decisioni di primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate.

I Giudici di legittimità hanno, infatti, motivato la decisione asserendo che ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione è decisivo l’effettivo arricchimento del beneficiario e che tale arricchimento non possa sussistere sino a quando il programma del trust non abbia avuto esecuzione.

L’ordinanza in commento si innesta in quel recente e maggioritario filone giurisprudenziale che ritiene applicabile al trust l’imposta di donazione proporzionale al verificarsi dell’effetto traslativo dei beni segregati in favore dei beneficiari che, pertanto, conseguono un effettivo incremento patrimoniale.

In conformità a tale orientamento, si richiama anche la recente ordinanza della Suprema Corte n. 31445 del 5 dicembre 2018.

 

di Elena Battiloro

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