Home / Focus Alert /

DDL sul “Dopo di noi” e il Trust. Prime riflessioni

DDL sul “Dopo di noi” e il Trust. Prime riflessioni
Il 4 febbraio 2016 è stato approvato alla Camera, in un testo unificato, il Disegno di Legge recante “Disposizioni in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”, volto a disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

Inoltre, il testo in commento è volto, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità.

Il DDL sul “Dopo di noi” prevede l’istituzione di un Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, disciplinato all’articolo 3, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti non ancora specificati la cui individuazione è demandata ad un prossimo decreto del ministero del Lavoro che sarà emanato 6 mesi dopo l’entrata in vigore della legge. Le Regioni dovranno definire i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, la verifica dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti.

L’articolo 4 individua quali finalità del Fondo l’attivazione e il potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di de-istituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità. Inoltre sono previste forme di supporto per realizzare interventi innovativi di residenzialità, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione. Obiettivo del DDL e, infatti, evitare, per quanto possibile, l’inserimento del soggetto disabile in strutture sanitarie per favorire, di contro, il suo inserimento nella società e consentirgli di continuare a vivere nelle proprie case o in case-famiglia.

Di rilievo le disposizioni di cui agli articolo 5 e 6 del DDL.

In particolare, l’articolo 5 individua la disciplina in tema di detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. L’articolo in commento introduce all’articolo 15, comma 1, lettera f), del T.U.I.R., il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.». Pertanto, nella dichiarazione dei redditi sarà possibile detrarre le spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela dei disabili, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.

L’articolo 6 introduce e affronta il tema delle agevolazioni tributarie per l’istituzione di Trust in favore di persone con disabilità grave.

I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all’atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista, a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito.

La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust. Inoltre, le esenzioni e le agevolazioni di cui all’articolo in commento sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche ulteriori condizioni e, nello specifico, che l’istituzione del trust sia fatta per atto pubblico e che l’atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i seguenti elementi:

– i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, nonché le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito;

– le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

– obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, unitamente agli obblighi e alle modalità di rendicontazione a carico del trustee;

– i beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;

– i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;

– il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee;

– il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave e la destinazione del patrimonio residuo.

Inoltre, in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’articolo in commento stabilisce che ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave le stesse si applicano in misura fissa. Infine, è stabilita l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust.

In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi.

Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

Alla luce di quanto sopra, emerge chiara l’opportunità per coloro che si prendono cura di soggetti affetti da disabilità di ricorrere allo strumento del Trust al fine di garantire loro la soddisfazione di ogni bisogno e necessità, in particolare per il tempo in cui gli stessi non saranno più in vita o, comunque, in grado di provvedervi. Il trust permette, infatti, di apprestare l’organizzazione economica e assistenziale di cui le persone con disabilità grave avranno bisogno, usufruendo altresì di esenzioni e agevolazioni fiscali riconosciute nelle ipotesi di cui all’articolo 6 del DDL in commento.

Our Offices