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Istituzione di un trust “autodichiarato” con imposte fisse

Istituzione di un trust “autodichiarato” con imposte fisse

La sentenza 21614/2016 della Corte di Cassazione Sez. 5, in contrasto con numerose sentenze antecedenti della stessa Corte di Cassazione (4482/2016, Cass. Sez. VI 5322/2015, Cass. Sez. VI 3886/2015, Cass. Sez. VI 3737/2015, Cass. Sez. VI 3735/2015), ha precisato che un trust “autodichiarato”, dovrebbe scontare le imposte catastali e di registro in misura fissa in luogo dell’imposta di donazione in misura proporzionale.

Un trust si definisce “autodichiarato” allorché il settlor ed il trustee coincidano nella medesima persona.

Né la sentenza in oggetto, né le precedenti mettono in discussione civilisticamente la configurabilità nel nostro ordinamento dell’istituto del trust “autodichiarato”.

La disputa si concentra invece sull’imposizione in sede di disposizione di beni in un trust “autodichiarato”.

In seguito al ripristino dell’imposta di donazione e successione con l’art. 2, comma 47 ss., d.l. 3 ottobre 2006 n.262 conv. con modif. in l. 24 novembre 2006 n.286, il legislatore ha esteso l’ambito di applicazione della anzidetta legge anche alla costituzione dei vincoli di destinazione, ai quali si riconduce anche la costituzione del trust “autodichiarato”.

In tema la Corte di Cassazione Sez. 6 è giunta alle più disparate conclusioni, arrivando spesso alla tesi di un tributo (imposta di donazione e successione) che prescinde dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento di beni e che per tal motivo troverebbe il suo presupposto impositivo nella semplice costituzione di “vincoli di indisponibilità”, includendovi tra questi il trust.

A surrogare le precedenti sentenze, contribuivano anche le circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e la 3/E del 22 gennaio 2008 che nel loro combinato disposto affermavano che gli “effetti segreganti” del trust “autodichiarato” (o meno) danno luogo ad un trasferimento dei beni conferiti che pertanto deve essere assoggettato alle imposte di donazione e successione.

Secondo questa interpretazione oltre alla reintroduzione dell’imposta sulle liberalità, con il d.lgs. n. 346 sarebbe stata ex novo introdotta una autonoma generale imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.

Si tenga conto che in un trust “autodichiarato”, dato il carattere dello stesso, non si realizza un reale trasferimento dei beni disposti nel trust fund, ma unicamente un effetto segregativo sugli stessi.

Il trustee è “solamente” l’amministratore ma non il proprietario dei beni disposti in trust (artt. 2 e 11 Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985, recepita in l. 16 ottobre 1989 n.364).

Quindi un trust “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con i beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare al momento dell’istituzione l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie  è inquadrabile come donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale.

L’opinione della Sentenza in oggetto sembra essere costituzionalmente quella corretta, in quanto l’art. 53 della Costituzione non pare tollerare un’imposta, a meno che non sia un’imposta semplicemente d’atto come per esempio quella di registro, senza relazione alcuna con un’idonea capacità contributiva.

In realtà il Legislatore, reintroducendo nel 2006 l’imposta sulle donazioni e successioni ha tenuto a specificare che le stesse imposte si applicano ai vincoli di destinazione, con l’intenzione di evitare un’interpretazione restrittiva che potesse dare luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari secondo fattispecie di recente introduzione.

Quindi, secondo la sentenza 21614/2016 della Corte di Cassazione Sez. 5, dato che i beni vincolati nel trust “autodichiarato” non divengono di proprietà di un soggetto “trustee” diverso dal settlor, ma rimangono nella sfera giuridica del settlor stesso, non viene in essere il presupposto che determina l’applicazione dell’imposta di donazione e ovvero “un reale arricchimento mediante un effettivo trasferimento di beni e diritti”. Da ciò l’applicazione dell’imposizione in misura fissa e non quella in misura proporzionale.

La sentenza, rivedendo i presupposti di imposizione ha dunque impatto sull’intera materia dei trust, nonché sugli atti di istituzione di fondi patrimoniali e sull’istituzione di vincoli di destinazione ai sensi dell’articolo 2645-ter del Codice civile.

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