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Pubblicato il Regolamento UE 2022/576 contenente il quinto pacchetto di sanzioni verso la Russia. Le restrizioni relative ai trust.

Pubblicato il Regolamento UE 2022/576 contenente il quinto pacchetto di sanzioni verso la Russia. Le restrizioni relative ai trust.
In data 8 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il Regolamento (UE) 2022/576, concernente ulteriori misure restrittive in considerazione delle azioni poste in essere dalla Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, per adeguare il regolamento (UE) n. 833/2014 alla più recente decisione (PESC) 2022/578.

Tali restrizioni (c.d. V pacchetto di sanzioni) vanno ad aggiungersi a quelle imposte dall’Unione europea già dal 2014 e rafforzate dai nuovi pacchetti sanzionatori emanati dal 23 febbraio scorso, al fine di colpire settori strategici dell’economia russa.

Tra le misure dettate dal recente Regolamento, si evidenzia il divieto, per i soggetti europei, di registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione a un trust (o un istituto giuridico affine) avente come trustor o beneficiario:

  • cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
  • persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
  • persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui ai punti precedenti;
  • persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui ai punti precedenti;
  • una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti precedenti.

Sono fatti salvi i casi in cui il trustor o il beneficiario sia un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Dal 10 maggio 2022, sarà inoltre vietato ai soggetti europei di agire, o provvedere affinché un’altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine, come sopra precisato.

I divieti in commento non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per porre termine, entro il 10 maggio 2022, ai contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 che risultano non conformi alle citate prescrizioni, o ai contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

L’unica deroga all’operatività dei nuovi divieti è rappresentata dalla possibilità, riconosciuta alle autorità competenti degli Stati membri, ad autorizzare i servizi anzidetti, laddove abbiano accertato che questo sia necessario per:

  1. a) scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
  2. b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

Alla luce delle richiamate prescrizioni, nonché delle sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di inosservanza, è necessario porre grande attenzione per verificare la liceità di eventuali operazioni concluse con “soggetti russi” al fine di non incorrere in una violazione delle misure in oggetto.

I nostri Professionisti delle nostre sedi in Italia, Svizzera, Regno Unito e Singapore, sono in grado di offrire assistenza e consulenza in merito.

  • Giovanna Mazza
  • Ilaria Di Tonto
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