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Trust e immobili: applicabile il “prezzo-valore”?

Trust e immobili: applicabile il “prezzo-valore”?
Nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3073 del 9 febbraio 2021 è stato affermato che l’acquisto di un immobile effettuato da parte del trustee deve essere considerato quale atto realizzato da una persona fisica, quand’anche esso sia direttamente riferibile al Trust e alla sua dotazione. Il soggetto legittimato nei rapporti sostanziali e processuali con i terzi è esclusivamente il trustee nella sua veste di gestore e intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati.

Ove il trustee persona fisica acquisti un immobile realizzando la dotazione patrimoniale del trust, sussisterebbe, secondo la Corte, la condizione soggettiva di accesso alla disciplina del c.d. prezzo-valore, in quanto l’acquirente (trustee) è persona fisica.

La linea interpretativa, consolidatasi anche nelle discussioni di prassi, potrebbe alimentare interesse, consentendo di calcolare il valore di riferimento per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili abitativi, sulla base del “valore catastale” e “indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto”.

Ci si potrebbe domandare se la disciplina del “prezzo-valore” possa trovare applicazione anche laddove l’incarico di Trustee sia ricoperto da una persona giuridica. Dal tenore letterale giurisprudenziale, infatti, tale possibilità sembrerebbe dover essere esclusa per le Trust company. Tuttavia, stante la identità dell’istituto giuridico prescelto, ovverosia il trust, tale soluzione interpretativa sembrerebbe discriminare ingiustificatamente quei soggetti che decidano di avvalersi di trustee professionali quali le Trust company.

L’argomento non mancherà di suscitare dibattito e il nostro Studio lo monitorerà.

  • Luigi Belluzzo
  • Ivan Mastrototaro
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