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Trust e imposte indirette in Italia: un punto al notariato!

Trust e imposte indirette in Italia: un punto al notariato!

Benvenuto al commento del Consiglio Nazionale Notariato (Studio 132/2015/T), che affronta il tema dell’imposta indiretta dopo i noti casi di Corte di Cassazione, già oggetto di commenti in B&P Focus Magazine (sentenze 3735, 3737 e 3886 del 2015).

SI ricorda che la suprema Corte aveva ritenuto assoggettabile ad imposta il vincolo di destinazione in sé, a prescindere dall’effettivo trasferimento del bene vincolato. La posizione era ed è in forte contrasto con le posizioni assunte sia dalla Dottrina che dal Fisco che da precedenti posizioni Giurisprudenziali. La posizione di tutti è infatti quella di assoggettare ad imposta proporzionale, come regolata dal TUS, quando si verifica un trasferimento del bene oggetto del vincolo. Così esemplificando un fondo patrimoniale è sempre stato regolato con imposte fisse, mentre un trust in cui un padre dispone una somma a beneficio dei figli è da regolare con imposta proporzionale, pur con una differenza tra Fisco e Dottrina su quale sia il momento impositivo.

Per la Cassazione in commento è il vincolo in sé a determinare il presupposto impositivo, in quanto idoneo a predisporre un programma funzionale legato al perseguimento degli obiettivi voluti. In pratica viene dato valore all’utilità del vincolo, con ciò bastando, per la Corte di Cassazione, il contenuto economico del vincolo di destinazione a conciliare il tributo con il principio di capacità dettato dall’art. 53 della nostra Carta Costituzionale.

Giunge proprio su queste basi la critica del Notariato, che fornisce evidenza di quanto segue:

–          Il D.l. 262/2006 non menziona imposte diverse da successioni e donazioni, per cui non si può leggere una “nuova” imposta come invece operano i giudici di Cassazione in commento.

–          Non è da considerare costituzionalmente legittima la mera imposizione sul vincolo, in quanto non vi è una correlazione con la forza economica effettiva.

–          Sempre in punta dell’art. 53 della ns Costituzione, non pare ragionevole scomporre i presupposti impositivi in due momenti (da un lato il trasferimento del bene o del diritto, mortis causa o inter vivos; dall’altro quello della mera costituzione del vincolo).

Il tema è dunque aperto e il dibattito si fa più stringente, con un pregevole contributo di prassi proprio quando i trust, superati i problemi di asimmetria fiscale che ne hanno determinato alcune criticità, sembrano nuovamente assumere il proprio ruolo nella pianificazione patrimoniale delle famiglie italiane.

In tema si resta disponibili ad ogni approfondimento, in termini pratici o dottrinali.

  • Luigi Belluzzo
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