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Trust operanti in Unione Europea: verso la piena disclosure dei titolari effettivi

Trust operanti in Unione Europea: verso la piena disclosure dei titolari effettivi
Tra le principali disposizioni contenute nella legge delega europea 2015 (disegno di legge n. 2345) approvata recentemente dal Senato spiccano le novità in materia di antiriciclaggio, per effetto del recepimento della direttiva 2015/849/UE  (IV direttiva antiriciclaggio), e dell’attuazione del regolamento 2015/847/UE, relativo ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Per effetto di tali novità, le informazioni relative ai titolari effettivi di entità giuridiche dovranno essere registrate in un’apposita sezione del Registro delle Imprese e dovranno essere rese disponibili senza alcuna restrizione alle autorità competenti. I medesimi dati saranno messi a disposizione, con alcune “restrizioni”, anche delle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, ai soggetti a cui si applica la normativa in materia di adeguata verifica della clientela, nonché in favore di altri soggetti che siano titolari di un interesse specifico.
Tra i destinatari delle nuove misure in materia di antiriciclaggio ci sono anche i trust. I prestatori di servizi relativi a società o trust, e i loro titolari effettivi, dovranno essere provvisti di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità. I trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1985, avranno invece l’obbligo di:

  1. dichiarare di agire in tale veste, nel caso in cui instaurino rapporti professionali, anche occasionali, con i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
  2. rendere le informazioni in materia di titolarità effettiva del trust alle autorità competenti.
  3. Le informazioni relative ai titolari effettivi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l’ordinamento nazionale, dovranno essere registrate in un’apposita sezione del registro delle imprese e rese accessibili, senza alcuna restrizione, non solo alle autorità competenti, ma anche ai i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela. A tal proposito, lo scorso 5 luglio la Commissione Ue ha comunicato che intende valutare l’opportunità di introdurre l’obbligo di scambio automatico di tali informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri.

Il testo approvato dal Senato prevede che le sanzioni applicabili ai soggetti che violano le disposizioni in materia di antiriciclaggio debbano garantire il rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività. Ad esempio, nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche commesse da enti creditizi o finanziari sono previste sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10% del fatturato, ove applicate alla persona giuridica e tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro nel caso di violazioni gravi commesse dalle persone fisiche che agiscono per conto dei suddetti enti.

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